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Protezione internazionale - Mancanza della videoregistrazione – Cass. n. 21584/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Impugnazione del provvedimento di diniego - Procedimento giurisdizionale - Mancanza della videoregistrazione - Obbligatorietà dell'audizione del ricorrente - Casi.

Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l'obbligo di fissare l'udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l'audizione del richiedente, a meno che : a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda ( sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l'acquisizione di chiarimenti in ordine alle incogruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 21584 del 07/10/2020 (Rv. 658982 - 01)

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