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Protezione internazionale – Cass. n. 21442/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Decisione sull'istanza di protezione internazionale - Affidamento, nella fase amministrativa, alle Commissioni territoriali, organo privo di terzietà - Questione di costituzionalità - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di protezione internazionale, va rigettato, in quanto carente di decisività, il motivo di ricorso con cui si ripropone l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 2 comma 1 e 3 del d.p.r. n. 21 del 2015, 4 del d.lgs. n. 25 del 2008 e 3 del d.l. n. 13 del 2017, conv. nella l. n. 46 del 2017, con riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 108 e 111 Cost., in quanto norme che affiderebbero la decisione sull'istanza nella fase amministrativa ad un organo privo del requisito della terzietà in quanto le eventuali nullità relative alla fase svoltasi dinanzi alle Commissioni territoriali non si riverbera in vizio del procedimento o del suo provvedimento conclusivo, posta la successiva fase giurisdizionale, nella quale al richiedente asilo è comunque assicurata una pronuncia sulla spettanza del suo diritto alla protezione invocata, resa da un giudice terzo ed imparziale all'esito di un processo a cognizione piena in cui si realizza anche la garanzia del contraddittorio pieno tra le parti.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21442 del 06/10/2020 (Rv. 659418 - 01)

CORTE

CASSAZIONE

21442

2020