Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello)- protezione internazionale - Ricorso in Cassazione - Mancanza di valida "procura ad litem" - Conseguenze - Pagamento del raddoppio del contributo unificato - Condanna del difensore - Ammissibilità.
In materia di protezione internazionale per proporre ricorso in Cassazione il difensore deve certificare la data di rilascio della procura alle liti, al fine di garantire la posteriorità di essa rispetto alla data di comunicazione del provvedimento impugnato, sicchè è nulla la procura che non indichi la data in cui essa è stata conferita e tanto determina l'inammissibilità del ricorso e il raddoppio del contributo di cui all'art. 13 del d.P.R, n. 115 del 2002, a carico del difensore come se avesse agito egli stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25304 del 11/11/2020 (Rv. 659574 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_091 Cod_Proc_Civ_art_369
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cassazione
25304
2020