Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Narrazione del richiedente - Difetto di credibilità intrinseca - Conseguenze - Controllo della credibilità estrinseca - Esclusione - Fondamento.
In materia di protezione internazionale, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca - che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito - poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24575 del 04/11/2020 (Rv. 659573 - 01)
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24575
2020