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Protezione internazionale - Interpretazione del termine "Stato" - Cass. n. 24250/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Art. 5, lett. a), d.lgs. n. 251 del 2007 - Interpretazione del termine "Stato" - Riferimento al concetto di "Stato apparato" e non di "Stato ordinamento" - Configurabilità - Conseguenze in tema di persecuzione da parte della polizia - Fattispecie.

In tema di riconoscimento dello status di rifugiato politico, l'art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 251 del 2007, là dove prescrive che la protezione può essere accordata alle vittime di persecuzione da parte dello "Stato", deve intendersi come riferito allo "Stato apparato" e non allo "Stato ordinamento", con la conseguenza che la concessione di tale forma di protezione non può essere negata a chi dimostri di essere perseguitato nel proprio paese dagli organi della polizia locale, a nulla rilevando che, formalmente, siffatta persecuzione non sia ammessa o consentita dall'ordinamento giuridico statuale di quel paese. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato presentata da un cittadino cinese, che aveva dedotto di essere stato costretto a lasciare il suo paese per le persecuzioni subite dalla polizia per la sua fede cristiana, poiché nella Repubblica popolare cinese vi era libertà di culto, la persecuzione da parte della polizia non rientrava nelle ipotesi previste dall'art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 251 del 2007 e il ricorrente non aveva dedotto di non avere potuto ricevere protezione dalle autorità statali avverso detta forma di persecuzione).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24250 del 02/11/2020 (Rv. 659753 - 01)

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