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Permesso di soggiorno per motivi familiari - Cass. n. 25315/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Permesso di soggiorno per motivi familiari - Revoca - Violazione dell'obbligo di avviso dell'inizio del procedimento - Nullità del provvedimento - Esclusione - Diritto dell'impugnante di far valere le proprie difese in sede giurisdizionale - Sussistenza.

L'omissione dell'avviso di avvio del procedimento amministrativo di revoca del permesso di soggiorno non determina la nullità del provvedimento di revoca per carenza di un suo requisito formale, ma impone al giudice, chiamato a pronunciarsi sulla sua impugnazione, di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che egli, a causa del mancato avviso, non abbia potuto avanzare in fase amministrativa.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25315 del 11/11/2020 (Rv. 659516 - 01)

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cassazione

25315

2020