Protezione internazionale - Valutazioni delle allegazioni poste a fondamento della domanda - Cass. n. 24506/2020
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - dichiarazioni del richiedente - Valutazioni delle allegazioni poste a fondamento della domanda - Documento falso - Idoneità ad incidere sulla credibilità del narrato - Ammissibilità - Dovere di cooperazione istruttoria - Esclusione - Fattispecie.
In tema di valutazione della credibilità del richiedente protezione internazionale, il documento falso, cioè quello rivelatosi preordinato e mendace, diversamente dal fatto non provato, può essere legittimamente apprezzato dal giudice del merito ai fini dell'esclusione della veridicità del racconto, in quanto è sintomatico del tentativo del richiedente la protezione internazionale di sottarsi all'accertamento della verità ad opera del giudice, in violazione dei canoni di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. e ciò tanto più quando la falsità riguarda un aspetto che attiene ai presupposti di fatto su cui il ricorrente fonda la domanda di protezione. Ne consegue che in tale caso il giudice non deve attivare i suoi poteri di cooperazione istruttoria in quanto tale indagine avrebbe dovuto riguardare l'integrazione probatoria di fatti già smentiti sulla base delle non credibili affermazioni dell'interessato.(Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva tratto conferma circa l'inattendibilità del racconto del richiedente, a proposito della sua omosessualità, dalla produzione da parte sua di un articolo di giornale ritenuto palesemente falsificato, omettendo di conseguenza di effettuare attività istruttoria officiosa).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24506 del 04/11/2020 (Rv. 659655 - 01)