Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Provvedimento del giudice - Motivazione - Indicazione delle fonti informative utilizzate - Modalità - Fondamento.
Al fine di soddisfare l'onere di puntuale indicazione delle fonti dalle quali ha tratto il suo convincimento, il giudice di merito è tenuto ad indicare l'autorità o l'ente dal quale la fonte consultata proviene e la data o l'anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di idoneità, precisione e aggiornamento della fonte, previsti dal richiamato art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29147 del 21/12/2020
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29147
2020