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Permesso di soggiorno per motivi umanitari – Cass. n. 28781/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Presupposti - Vulnerabilità - Violenze subite nel paese di transito - Rilevanza automatica - Esclusione - Oneri del ricorrente.

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere accordato automaticamente per il solo fatto che il richiedente abbia subito violenze o maltrattamenti nel paese di transito, ma solo se tali violenze per la loro gravità o per la durevolezza dei loro effetti abbiano reso il richiedente ”vulnerabile” ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998; ne consegue che è onere del richiedente allegare e provare come e perché le vicende avvenute nel paese di transito lo abbiano reso vulnerabile, non essendo sufficiente che in quell'area siano state commesse violazioni dei diritti umani.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28781 del 16/12/2020

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28781

2020