Valutazione comparativa - Condizioni di povertà nel paese di origine – Cass. n. 18443/2020
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione umanitaria - Presupposti - Valutazione comparativa - Necessità - Condizioni di povertà nel paese di origine - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
In tema di protezione umanitaria, nel regime vigente ratione temporis, ai fini dell'accertamento della condizione di vulnerabilità del richiedente, all'esito della valutazione comparativa tra le condizioni di vita alle quali lo straniero sarebbe esposto ove rimpatriato ed il raggiunto grado di integrazione sociale nel nostro paese, la condizione di povertà del paese di provenienza può assumere rilievo ove considerata unitamente alla condizione di insuperabile indigenza alla quale, per ragioni individuali, il ricorrente sarebbe esposto ove rimpatriato, nel caso in cui la combinazione di tali elementi crei il pericolo di esporlo a condizioni incompatibili con il rispetto dei diritti umani fondamentali. (Nella specie, la S. C. ha rigettato il ricorso del Ministero dell'interno - che lamentava come la protezione umanitaria fosse stata riconosciuta sulla sola base della condizione di povertà esistente in Bangladesh - sottolineando come, al contrario, la pronuncia impugnata avesse preso in considerazione anche la condizione individuale del richiedente, gravato da un grosso debito personale ed impossibilitato a restituirlo, tenendo anche conto del suo grado elementare di scolarizzazione).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18443 del 04/09/2020