Protezione internazionale - Art. 21 d.l. n. 13 del 2017 – Cass. n. 20488/2020
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Art. 21 d.l. n. 13 del 2017 - Procedimenti a cui è applicabile l'art. 35 bis d.lgs. n. 25 del 2008 - Individuazione - Criterio - Fondamento.
In tema di protezione internazionale, la disciplina transitoria dettata dall'art. 21 del d.l. n. 13 del 2017, conv. dalla l. n. 46 del 2017, àncora espressamente l'applicabilità del nuovo rito, previsto dall'art. 6, comma 1, lett. g), del d.l. citato, alla circostanza che i procedimenti giudiziari in materia siano stati instaurati dopo la data del 17 agosto 2017; ne consegue che, in base al principio "tempus regit actum", le controversie iniziate successivamente a tale data sono disciplinate dall'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, introdotto dal menzionato art. 6, comma 1, lett. g), secondo cui il decreto del tribunale concernente l'impugnazione dei provvedimenti delle Commissioni territoriali è inappellabile e ricorribile unicamente per cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20488 del 28/09/2020