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Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. – Cass. n. 1548/2021

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Art. 21, comma 1, del d.l. n. 13 del 2017 (conv., con modif., dalla l. n. 46 del 2017) - Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza - Fondamento.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 21, comma 1, del d.l. n. 13 del 2017 (conv., con modif., dalla l. n. 46 del 2017) nella parte in cui prevede che l'art. 6, comma 1, lett. g), con il quale è stata introdotta la nuova disciplina processuale in tema di protezione internazionale dell'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, si applichi a tutti i procedimenti giudiziari sorti dopo il 180° giorno dalla entrata in vigore del suddetto d.l. mentre, ai sensi del successivo comma 2 del medesimo art. 21, è disposto che le nuove modalità di svolgimento dell'audizione in sede amministrativa regolino le domande di protezione internazionale introdotte dal 180° giorno dalla entrata in vigore del d.l. citato, con conseguente applicazione del nuovo rito processuale - che rende meramente eventuale l'udienza per l'audizione del ricorrente e non ammette la possibilità di proporre appello nel merito - pure qualora il procedimento amministrativo si sia svolto con la vecchia procedura. Ciò perché appartiene alla scelta discrezionale del legislatore la valutazione, sulla base delle esigenze che intenda privilegiare, di coordinare o meno l'entrata in vigore del nuovo rito processuale con la precedente e distinta fase amministrativa che, quantunque abbia anch'essa ad oggetto l'esame della posizione del migrante, è del tutto autonoma, non verificandosi, nel caso in esame, un'apprezzabile lesione del diritto di difesa, atteso che, con l'apertura della fase giurisdizionale, al richiedente asilo è comunque assicurata una pronuncia resa da un giudice terzo ed imparziale all'esito di un processo a cognizione piena.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1548 del 25/01/2021

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