Protezione internazionale ed umanitaria – Cass. n. 10/2021
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale ed umanitaria - Dichiarazioni del richiedente - Valutazione - Criteri - Limiti - Dovere giudiziale di cooperazione istruttoria - Sussistenza - Portata - Fattispecie.
In tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 e, inoltre, tenendo conto "della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), del d.lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l'accadimento, sicché è compito dell'autorità amministrativa e del giudice dell'impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l'esercizio di poteri-doveri d'indagine officiosi e l'acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con cui la Corte territoriale si era limitata ad escludere, in assenza di documenti d'identità, la sicura provenienza della richiedente la protezione dalla Nigeria e la sua credibilità, da una parte, rilevando come inverosimili sia la dedotta sottrazione dei documenti in parola da parte di trafficanti, che l'approdo in Italia senza pagare alcunché, dall'altra parte, stigmatizzando come non chiarita l'allegata circostanza dell'effettiva costrizione della migrante all'esercizio della prostituzione).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 10 del 04/01/2021