Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Informazioni sulla situazione nel Paese di origine - Acquisizione da parte del giudice - Necessità - Indicazione delle fonti - Contenuto - Modalità in appello.
In materia di protezione internazionale, il giudice di merito, tenuto ad acquisire informazioni sulla situazione esistente nel Paese di origine, deve indicare, in motivazione, l'autorità (o l'ente) dalla quale provengono le fonti consultate ed anche la data (o l'anno) della loro pubblicazione, in modo tale da consentire alle parti di verificare il rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento richiesti dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, ma in grado di appello può adempiere a tale obbligo sia attraverso una disamina autonoma delle C.O.I. sia mediante il richiamo "per relationem" alla decisione del giudice di prime cure.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2466 del 03/02/2021 (Rv. 660553 - 01)