Protezione sussidiaria – Cass. n. 3291/2021
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Danno grave ex art. 14 lett. c) d. Igs. n. 251 del 2007 - Allegazione da parte del richiedente di Coi relative alla specifica causa di violenza indiscriminata - Valutazione da parte del giudice - Necessità - Portata globale del fenomeno - Irrilevanza - Fattispecie.
In tema di protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) del d. Igs. n. 251 del 2007 ove il richiedente deduca, alleghi e documenti l'esistenza nel suo paese di provenienza di una causa specifica di violenza indiscriminata, il giudice del merito è tenuto, in adempimento del proprio dovere di cooperazione istruttoria previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008, a valutare specificamente le fonti indicate a riprova della situazione denunciata, senza che la considerazione relativa alla diffusione mondiale del fenomeno di violenza indicato possa giustificare l'omissione dell'accertamento nel paese di origine e nell'area di provenienza del ricorrente dell'effettiva incidenza e dell'intensità del pericolo lamentato. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento del giudice di merito, che, senza prendere in esame le più recenti fonti informative allegate dal richiedente a sostegno della presenza nella sua regione di provenienza di episodi di stragismo jiahadista, si era limitato ad affermare, non indicando le fonti informative in base alle quali aveva tratto tale conclusione, che gli attacchi terroristici non avrebbero avuto i connotati della violenza indiscriminata, trattandosi di un problema riscontrabile a livello mondiale, relativo a tutta l'Africa centrale e numerose altre parti del globo).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3291 del 10/02/2021 (Rv. 660565 - 01)