Skip to main content

Rigetto della domanda per manifesta infondatezza – Cass. n. 6745/2021

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Rigetto della domanda per manifesta infondatezza - Automatica riconducibilità alla procedura accelerata - Esclusione - Previa decisione della procedura da adottare da parte del Presidente della C.T. - Necessità - Conseguenze in tema di dimidiazione dei termini per impugnare ex art. 28 bis, comma 3 del d. Igs. n. 25 del 2008, applicabile "ratione temporis"- Fondamento.

La decisione di manifesta infondatezza della domanda può ritenersi adottata sulla base di una "procedura accelerata" ex art. 28 bis d. l.gs. n. 25 del 2008 (nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2020, convertito con modifiche in l. n. 173 del 2020), solamente quando il presidente della C.T, a seguito della trasmissione degli atti da parte della questura, abbia deciso in tal senso e l'iter processuale abbia rispettato i termini di cui all'art. 28 bis, c. 1, previsti per l'audizione del richiedente e per l'adozione della decisione finale, non potendo la qualificazione peculiare della procedura come "accelerata" discendere dalla mera formula di manifesta infondatezza contenuta nel provvedimento di rigetto della C.T. Conseguentemente, solo nel primo caso sarà applicabile il termine dimezzato di quindici giorni per l'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale previsto dall'art. 28 bis c. 3 del d.lgs. citato, dovendosi applicare in tutti gli altri casi il termine ordinario, pena la violazione del diritto di difesa del richiedente, che ha il diritto di conoscere preventivamente il modello procedimentale con il quale verrà esaminata la sua domanda.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6745 del 10/03/2021 (Rv. 660737 - 01)