Motivazione "per relationem" – Cass. n. 2397/2021
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Sentenza di appello - Motivazione "per relationem" - Legittimità - Limiti - Fattispecie. Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - In genere.
La sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa "per relationem", in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, sulla domanda di protezione internazionale formulata dal ricorrente, si era limitata ad esprimere la propria adesione alla pronuncia di primo grado e alle argomentazioni della Commissione territoriale, senza riportarne il contenuto e prescindendo da qualsiasi riferimento ai fatti allegati dall'appellante, sì da adottare una motivazione del tutto astratta, priva di ogni intellegibile aggancio con la fattispecie singolare portata alla sua cognizione).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2397 del 03/02/2021 (Rv. 660394 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_132