Domanda di protezione internazionale – Cass. n. 3735/2021
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Domanda di protezione internazionale - Stato competente - Art. 12 del Regolamento (UE) n. 604/2013 - Interpretazione - Titolo di soggiorno rilasciato a seguito della presentazione della domanda - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di protezione internazionale, l'art. 12, comma 1, del Regolamento (UE) n. 604 del 2013, nel prevedere che, qualora il richiedente sia munito di un titolo di soggiorno in corso di validità, la competenza si radica nello Stato membro che ha rilasciato detto titolo (ancorché non specifichi la tipologia di quest'ultimo) non è applicabile al permesso provvisorio, rilasciato a seguito dell'avvenuto deposito, da parte del migrante, della domanda di protezione e per il periodo strettamente necessario alla decisione sulla stessa degli organi competenti in quanto la norma si riferisce ai titoli di soggiorno autonomi, vale a dire non riconducibili alla domanda anzidetta e idonei ad attribuire allo straniero una certa stabilità circa la permanenza nel territorio di uno stato membro.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3735 del 12/02/2021 (Rv. 660557 - 01)