Riconoscimento dello status di rifugiato politico – Cass. n. 10532/2021
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), d. Igs. n. 251 del 2007 - Allegazione di atti di persecuzione o di trattamenti inumani e degradanti a causa dell'orientamento sessuale - Valutazione di non credibilità intrinseca sul dichiarato orientamento sessuale - Incidenza sul dovere di indagare sulla veridicità delle vicende di persecuzione o di danno grave - Esclusione - Fattispecie.
Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato politico ex art. 8, c. 1 lett. d) o della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b) del d. lgs. n. 251 del 2007, il giudice, a fronte della dichiarazione del cittadino straniero di avere subito nel Paese di origine atti persecutori o trattamenti inumani e degradanti, a cagione del proprio orientamento sessuale, è tenuto ad indagare in primo luogo sulla credibilità della vicenda persecutoria narrata o dell'esposizione ad un trattamento inumano e degradante, senza che la valutazione di non credibilità intrinseca delle dichiarazioni relative all'omosessualità, possa sostituire tale diversa indagine, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 3, c. 4 del d. lgs. n. 251 del 2007 il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi costituisce un serio indizio della fondatezza del suo timore di subirne nuovamente. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito, che, a fronte della narrazione del richiedente di essere stato aggredito da alcuni ragazzi ed arrestato dalla polizia poiché scoperto in un hotel durante un rapporto sessuale con un uomo, aveva travisato la prova documentale fornita, limitando l'esame della credibilità sulla "mancata maturazione di una vera identità sessuale").
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10532 del 21/04/2021 (Rv. 661141 - 01)