Controversie in materia di protezione internazionale – Cass. n. 15045/2021
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Controversie in materia di protezione internazionale - Disciplina previgente al d.l. n. 13 del 2017 - Giudizio di appello - Partecipazione di un giudice ausiliario al collegio - Dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 62 e segg. del d.l. n. 69 del 2013 - Violazione dell'art. 106 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62-72 della l. n. 98 del 2013, in relazione all'art. 106, commi 1 e 2 Cost., nella parte in cui consentono la partecipazione di un giudice ausiliario al collegio di corte d'appello, atteso che la Corte costituzionale con la sentenza n. 41 del 2021, ha ritenuto la "temporanea tollerabilità costituzionale" per l'incidenza di concorrenti valori di rango costituzionale, della formazione dei collegi delle corti d'appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni che garantiscono l'indipendenza e la terzietà anche di questi magistrati onorari, fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, nei tempi contemplati dall'art. 32 del d. lgs. n. 116 del 2017.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15045 del 28/05/2021 (Rv. 661401 - 01)