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Apprezzamento del giudice di merito – Cass. n. 15961/2021

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione umanitaria - Concetto di "nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale" - Apprezzamento del giudice di merito - Contenuto - Condizione di povertà estrema - Rilevanza - Condizioni.

 

Ai fini del riconoscimento, o del diniego, della protezione umanitaria prevista dall'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, il concetto di "nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale", costituente il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all'esistenza dignitosa, dev'essere apprezzato dal giudice di merito non solo con specifico riferimento all'esistenza di una situazione di conflitto armato, ma anche con riguardo a qualsiasi contesto che sia, in concreto, idoneo ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione dell'individuo al rischio di azzeramento o riduzione al di sotto della predetta soglia minima; ne consegue che può assumere rilievo anche la condizione di povertà estrema - nella quale non si dispone, o si dispone con grande difficoltà o intermittenza, delle primarie risorse per il sostentamento umano come l'acqua, il cibo, il vestiario e l'abitazione - del paese di provenienza, ove considerata unitamente a quella di insuperabile indigenza alla quale, per ragioni individuali, il ricorrente sarebbe esposto in caso di rimpatrio, nel caso in cui la combinazione di tali elementi crei il pericolo di esporlo a condizioni incompatibili con il rispetto dei diritti umani fondamentali.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 15961 del 08/06/2021 (Rv. 661515 - 01)

 

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