Dichiarazione del richiedente di aver subito atti persecutori in ragione della propria fede religiosa – Cass. n. 23197/2021
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Dichiarazione del richiedente di aver subito atti persecutori in ragione della propria fede religiosa - Credibilità estrinseca ed intrinseca - Verifica - Modalità - Fattispecie.
In tema di protezione internazionale, a fronte dell'allegazione da parte del cittadino straniero di avere subito atti persecutori in ragione della propria fede religiosa, la verifica della sussistenza della c.d. condizione intrinseca (o soggettiva) di credibilità dev'essere effettuata con riferimento alla (e nel contesto della) cd. condizione estrinseca (o oggettiva) della stessa, costituita dalla effettiva esistenza di una persecuzione nei confronti della convinzione di fede manifestata dal richiedente, mediante l'accertamento, anche facendo ricorso al dovere di cooperazione istruttoria, del trattamento in concreto operato della religione professata da parte delle autorità centrali e provinciali del Paese di origine. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva negato la richiesta protezione, senza indagare sul trattamento in concreto riservato in Cina, ed in particolare, nella provincia di Guangdong, a coloro che professavano la fede del richiedente e senza menzionare le fonti poste a fondamento della decisione).
Corte Cassazione, Sez. 1 – Ordinanza n. 23197 del 20/08/2021 (Rv. 662097 – 01)