Divieto di respingimento del richiedente asilo – Cass. n. 24413/2021
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Fonti del diritto - "ius superveniens" - Protezione umanitaria - Disciplina del d.l. n. 130 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 173 del 2020 - Applicazione retroattiva - Configurabilità - Limiti.
In tema di protezione umanitaria, le norme del d.l. n. 130 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 173 del 2020, relative al divieto di respingimento del richiedente asilo quando esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, si applicano retroattivamente - ex art. 15 dello stesso d.l. - ai procedimenti che, alla data di sua entrata in vigore, fossero pendenti davanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, ma non a quelli pendenti, alla stessa data, davanti al giudice di rinvio o alla Corte di cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. U -, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021 (Rv. 662246 - 02)