Provvedimento dell'Unità Dublino di trasferimento del richiedente a seguito di ripresa in carico da parte di altro Stato – Cass. n. 24493/2021
Costituzione della repubblica - libertà (diritti di) - domicilio - Protezione internazionale - Individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda - Provvedimento dell'Unità Dublino di trasferimento del richiedente a seguito di ripresa in carico da parte di altro Stato - Possibilità di esplicare i diritti riconosciuti dal Regolamento UE n. 604 del 2013 - Necessità - Sindacato del giudice che ha emesso il provvedimento di trasferimento - Limiti - Verifica della sola esistenza di carenze sistemiche nel Paese di trasferimento - Esclusione - Fondamento.
In tema di protezione internazionale, ai fini della individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda, ove venga impugnato il provvedimento dell'Unità Dublino di trasferimento di un richiedente protezione internazionale a seguito di ripresa in carico da parte di un altro Stato, il sindacato del giudice ordinario nazionale non è limitato al vaglio della sussistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nello Stato membro designato che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante, ma comprende anche il rispetto delle garanzie informative previste dagli artt. 4 e 5 Regolamento UE n. 604 del 2013; la verifica dell'effettivo rispetto delle prescrizioni del citato Regolamento deve essere, infatti, rimessa alla buona prassi delle autorità degli Stati membri e non può essere condizionata dalle modalità con cui, in concreto, i singoli interessati reagiscono rispetto alle eventuali violazioni della richiamata normativa eurounitaria.
Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 24493 del 10/09/2021 (Rv. 662323 - 02)
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Cassazione
24493
2021