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Dovere giudiziale di cooperazione istruttoria – Cass. n. 26960/2021

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Danno grave ex art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 - Accertamento - Dovere giudiziale di cooperazione istruttoria - Sussistenza - Modalità - Centralità delle dichiarazioni del richiedente - Fattispecie.

 

In tema di protezione sussidiaria, la valutazione della credibilità del richiedente ai fini dell'accertamento del danno grave di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 deve essere compiuta dal giudice sulla base di un esame complessivo di tutti gli elementi a disposizione, attraverso la procedimentalizzazione legale della decisione secondo i criteri indicati dall'art. 3, comma 5, dello stesso d.lgs. n. 251 del 2007, in particolare sottoponendo le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata, alla luce di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento della domanda. (Nella specie, relativa a un cittadino nigeriano, di religione cristiana e di professione muratore, che riferiva di aver subito persecuzioni ad opera della setta degli Ogboni per non aver accettato di entrare a farne parte al posto del padre deceduto, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che non aveva ritenuto credibile il ricorrente solo perché, sulla base di fonti nemmeno indicate nel provvedimento, gli appartenenti a tale setta verrebbero selezionati soltanto nell'ambito dell'"élite" della società).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 26960 del 05/10/2021 (Rv. 662365 - 01)

 

Corte

Cassazione

26960

2021