Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Atti lesivi del diritto fondamentale di libertà religiosa - Trattamenti inumani o degradanti - Protezione sussidiaria - Necessità - Fondamento.
In tema di protezione sussidiaria, quando siano accertati atti oggettivamente lesivi dei diritti fondamentali di libertà religiosa dello straniero sanciti dall'art. 19 Cost., dall'art. 9 CEDU e dall'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, rientranti nell'ambito dei trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art.14, lett. b), del d. lgs. n. 251 del 2007, non si può ragionevolmente pretendere che il richiedente, una volta tornato nel Paese di origine, rinunci al pacifico compimento di atti religiosi che lo espongano al rischio effettivo indicato nel paradigma normativo, secondo le proprie convinzioni e scelte religiose, per aderire ad un culto riconosciuto dallo Stato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 35102 del 17/11/2021 (Rv. 663277 - 02)
Corte
Cassazione
35102
2021