Apprezzabile livello di integrazione nel Paese di accoglienza – Cass. n. 34095/2021
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione umanitaria - Valutazione comparativa - Criteri - Apprezzabile livello di integrazione nel Paese di accoglienza - Rischio di significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare - Rilevanza - Fattispecie.
In tema di protezione umanitaria, la valutazione comparativa tra la condizione del richiedente nel paese di accoglienza ed in quello di origine deve essere centrata sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, come definiti dalle Carte sovranazionali (in primo luogo dall'art. 8 CEDU) e dalla Costituzione (in particolare, dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost.), sussistendo, i requisiti per il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno previsto dall'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 qualora, accertato il raggiungimento di un apprezzabile livello di integrazione da parte del cittadino straniero, il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle sue condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 CEDU. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione che non aveva attribuito alcuna rilevanza al percorso di integrazione compiuto dal cittadino straniero, evincibile dalla frequentazione di corsi in lingua italiano e dal reperimento di un'occupazione lavorativa con contratto a tempo determinato, né aveva valutato la causa di vulnerabilità da quest'ultimo dedotta, riconducibile alla mancanza di tutela dei lavoratori in patria).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 34095 del 12/11/2021 (Rv. 663109 - 01)