Credibilità del racconto da parte del richiedente asilo – Cass. n. 32237/2021
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione umanitaria - Profilo di vulnerabilità - Comparazione - Art. 8 CEDU e art. 10 Cost. - Diritti fondamentali - Credibilità del racconto da parte del richiedente asilo - Irrilevanza - Fattispecie.
In tema di protezione umanitaria, la circostanza per cui il richiedente asilo viva in Italia in compagnia del coniuge e di un figlio in tenera età giustifica il riconoscimento della protezione stessa al fine di garantire l'unità familiare, e ciò anche a prescindere dalla credibilità della vicenda narrata dal medesimo richiedente, occorrendo procedere da un'ottica costituzionalmente orientata di assistenza dei figli minori - cui va riconosciuto il diritto ad essere educati ed accuditi all'interno del proprio nucleo familiare onde consentir loro il corretto sviluppo della propria personalità - nonché alla luce del principio sovranazionale di cui all'art. 8 CEDU, dovendo riconoscersi alla famiglia la più ampia protezione e assistenza, specie nel momento della sua formazione ed evoluzione a seguito della nascita di figli, senza che tali principi soffrano eccezioni rappresentate dalla condizione di cittadini o di stranieri, trattandosi di diritti umani fondamentali cui può derogarsi soltanto in presenza di specifiche, motivate e gravi ragioni. (In applicazione del suesteso principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il tribunale, ritenendo non credibile la vicenda narrata dal richiedente, aveva negato anche il permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza tener conto che lo stesso richiedente, cittadino nigeriano, viveva in Italia in compagnia del coniuge e di un figlio minore in tenera età, ed era in attesa della nascita di un secondo figlio).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32237 del 05/11/2021 (Rv. 662954 - 01)