Riconoscimento dello status di rifugiato – Cass. n. 676/2022
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Vittime di tratta - Riconoscimento dello status di rifugiato - Condizioni - Onere di cooperazione istruttoria - Contenuto.
In tema di protezione internazionale, alle vittime di tratta può essere riconosciuto lo status di rifugiato purché siano soddisfatti tutti gli elementi contenuti nella definizione datane dagli artt. 2 e segg. del d.lgs. n. 251 del 2007 e in particolare, qualora la tratta abbia come vittime le donne, specie ove siano giovani, prive di validi legami familiari e provenienti da zone povere, essa può considerarsi atto persecutorio in quanto riconducibile alla appartenenza ad un «particolare gruppo sociale» costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata e cioè l'appartenenza al genere femminile. È compito del giudice accertare nel singolo caso, tramite informazioni pertinenti ed aggiornate sul paese di origine, il rischio attuale di ulteriori atti lesivi, dello stesso tipo di quelli già subiti, ovvero anche diversi ma che possono comunque qualificarsi come atti persecutori, quali atti discriminatori fondati sul genere.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 676 del 12/01/2022 (Rv. 663487 - 02)