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Rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie – Cass. n. 467/2022

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione umanitaria - Figlio minore non convivente residente in Italia - Rilevanza - Fondamento.

 

Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, deve essere valutata la significativa relazione affettiva del richiedente con il figlio minore residente in Italia, ancorchè non convivente, restando escluso che tale situazione possa avere rilievo solo per l'ottenimento dell'autorizzazione a permanere nel territorio nazionale ex art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998, poiché questa norma, posta a tutela dell'interesse del minore, non preclude la valorizzazione delle medesime circostanze in una prospettiva di tutela della condizione del genitore, alla luce degli artt. 2 e 3 Cost., in relazione al rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive con il figlio.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 467 del 10/01/2022 (Rv. 663898 - 01)

 

Corte

Cassazione

467

2022