Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - protezione internazionale - Notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Violazione dei termini a comparire - Sanatoria ai sensi dell'art. 291 c.p.c. - Applicabilità.
Nel giudizio di appello nel rito della protezione internazionale, alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza oltre il termine stabilito dal giudice, in mancanza di costituzione dell'appellato, consegue non già l'improcedibilità dell'appello, bensì la nullità della notificazione suscettibile, perciò, di essere rinnovata, previa fissazione di una successiva udienza e concessione di un nuovo termine per la notifica, in applicazione dell'art. 291 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 43 del 04/01/2022 (Rv. 663478 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163 bis, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_291
Corte
Cassazione
43
2022