Accertata integrazione solo con riferimento all'aspetto lavorativo – Cass. n. 10130/2022
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione umanitaria - Accertata integrazione solo con riferimento all'aspetto lavorativo - Comparazione attenuata - Necessità - Fattispecie.
In tema di protezione umanitaria, ove il ricorrente dimostri di aver raggiunto un'integrazione in Italia, anche se limitata alla sola attività lavorativa, il giudice di merito è tenuto ad effettuare la comparazione attenuata, al fine di verificare se l’eventuale rimpatrio possa comportare uno scadimento delle condizioni di vita privata tale da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 CEDU. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di protezione umanitaria senza effettuare la menzionata comparazione, reputando che lo svolgimento dell’attività lavorativa fosse di per sé insufficiente all'ottenimento della protezione, in assenza dell'allegazione del fatto che un eventuale rimpatrio avrebbe esposto il ricorrente a seri pericoli per la sopravvivenza ovvero a condizioni di vita inumane o degradanti).
Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10130 del 29/03/2022 (Rv. 664563 - 01)