Riconoscimento dello "status" di rifugiato – Cass. n. 11216/2022
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Riconoscimento dello "status" di rifugiato - Procedimento ex art. 19 d.lgs. n. 150 del 2011 - Prova testimoniale dedotta successivamente al ricorso e senza formulazione di capitoli - Ammissibilità - Fondamento.
Nel procedimento per il riconoscimento dello "status" di rifugiato, disciplinato "ratione temporis" dal rito sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 150 del 2011, è ammissibile la richiesta di prova testimoniale formulata dal ricorrente successivamente al deposito del ricorso e senza la deduzione di capitoli separati, poiché le norme procedurali nazionali vanno interpretate in modo compatibile con i principi espressi dalle direttive dell'Unione europea che, in tale materia, sanciscono un dovere ufficioso di cooperazione istruttoria, cui deve aggiungersi che l'art. 702 ter c.p.c., attribuisce al giudice il potere di procedere nel modo che ritiene più opportuno all'istruttoria, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, senza prevedere alcuna preclusione o decadenza a carico delle parti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11216 del 06/04/2022 (Rv. 664776 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702