Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Minore straniero non accompagnato - Procedimento per l'accertamento della sua età - Applicazione analogica dell'art. 5 d.p.c.m. n. 234 del 2016 - Esclusione - Fondamento.
In tema di immigrazione, i minori non accompagnati devono essere identificati secondo la procedura prevista dall'art. 19 bis l. n. 142 del 2015, introdotto dalla l. n. 47 del 2017, restando esclusa l'applicabilità in via analogica delle disposizioni di cui al precedente d.p.c.m. n. 234 del 2016 (relativo all'identificazione dei minori non accompagnati che siano anche vittime di tratta), non potendo una norma di legge primaria, generale e successiva, essere disapplicata da una norma regolamentare, anteriore e speciale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11232 del 06/04/2022 (Rv. 664777 - 01)
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11232
2022