Giudizio di comparazione attenuata – Cass. n. 18455/2022
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Protezione complementare ex art. 19 comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020 - Applicabilità "ratione temporis" della nuova disciplina nel giudizio di Cassazione - Presupposti - Integrazione familiare e sociale in Italia - Rilevanza diretta - Sussistenza - Giudizio di comparazione attenuata - Necessità - Esclusione.
In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020 - applicabile "ratione temporis" nel giudizio di legittimità avverso una decisione resa successivamente all'entrata in vigore della legge, quindi dal 22 ottobre 2020 - attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18455 del 08/06/2022 (Rv. 665332 - 01)