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Adesione ad un'associazione religiosa segreta – Cass. n. 23805/2022

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Persecuzione per motivi religiosi - Nozione di libertà religiosa - Adesione ad un'associazione religiosa segreta - Irrilevanza - Atti persecutori - Fattispecie.

 

In tema di protezione internazionale, la nozione di libertà religiosa comprende la libertà del cittadino di praticare fedi religiose non ammesse dallo Stato, senza subire intimidazioni e costrizioni che, in quanto tali, possono configurarsi come atti di persecuzione, ai sensi degli artt. 7 e 8, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, anche se posti in essere dalle autorità statali o con provvedimenti di tipo legislativo, amministrativo, giudiziario o di polizia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva escluso l'esistenza di una persecuzione per motivi religiosi di una cittadina cinese aderente alla chiesa di Dio Onnipotente, per il solo fatto che, trattandosi di associazione religiosa clandestina e vietata, ella avrebbe potuto manifestare la propria libertà religiosa aderendo ad un culto ammesso o non segreto).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23805 del 01/08/2022 (Rv. 665372 - 01)

 

Corte

Cassazione

23805

2022