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Provvedimento di trasferimento adottato da uno Stato membro – Cass. n. 36996/2022

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Regolamento Dublino III - Provvedimento di trasferimento adottato da uno Stato membro - Mancato ricorso alla clausola discrezionale - Sindacato del giudice ordinario - Limiti.

 

In tema di protezione internazionale, il ricorso alla "clausola discrezionale" prevista dall'art. 17, par. 1, del Regolamento UE n. 604/2013, di natura facoltativa, è attribuito all'amministrazione in ragione della natura delle considerazioni di tipo politico, umanitario o pragmatico che ne determinano l'esercizio, e non può essere direttamente compiuto dal giudice ordinario; il rifiuto dell'amministrazione di farne uso, tuttavia, può essere contestato in sede di ricorso avverso la decisione di trasferimento, onde verificare se l'esercizio della discrezionalità amministrativa sia eventualmente avvenuto in violazione dei diritti soggettivi riconosciuti al richiedente asilo dal citato Regolamento e, più in generale, dall'impianto normativo eurounitario.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 36996 del 16/12/2022 (Rv. 666252 - 01)

 

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Cassazione

36996

2022