Ingresso in Italia quale minore straniero non accompagnato – Cass. n. 6185/2023
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione umanitaria - Vulnerabilità - Presupposti - Ingresso in Italia quale minore straniero non accompagnato - Piena integrazione nel territorio nazionale e sradicamento nel paese di origine - Giudizio di non credibilità su episodi di violenza subiti nel paese di origine - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
Ai fini del riconoscimento dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, nel caso in cui risulti che il richiedente abbia fatto ingresso in Italia quale minore straniero non accompagnato, che risulti pienamente integrato nel territorio nazionale e sradicato dal paese di provenienza, è irrilevante il giudizio di non credibilità su episodi di violenza e di maltrattamenti familiari subiti, atteso che deve essere dato puntuale rilievo alla minore età al momento dell'allontanamento dal paese di origine, quale fattore specifico di vulnerabilità, imponendosi al tribunale il giudizio di comparazione attenuato, attesa la presumibile traumaticità della fuga e del viaggio. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito che, valorizzando la non credibilità degli episodi di violenza familiare narrati dal richiedente, non aveva ravvisato la sua condizione di vulnerabilità, senza tener conto che aveva lasciato il suo paese di origine quando aveva quindici anni e che solo dopo due anni aveva raggiunto l'Italia dove si era perfettamente integrato).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6185 del 01/03/2023 (Rv. 667019 - 01)