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Assimilabilità ai partiti politici – Cass. n. 7929/2023

Costituzione della repubblica - partiti politici - associazioni e fondazioni - associazioni non riconosciute (associazioni di mutuo soccorso) - rapporti esterni - responsabilità di chi agisce per l'associazione - Gruppo parlamentare - Assimilabilità ai partiti politici - Esclusione - Esenzione da responsabilità ex art. 6 bis della l. n. 157 del 1999 - Inoperatività.

 

In tema di responsabilità dei rappresentanti delle associazioni, poiché i gruppi parlamentari non sono equiparabili ai partiti politici, di cui non rappresentano una mera proiezione parlamentare, deve ritenersi che l'esenzione dalla responsabilità personale prevista dall'art. 6 bis della l. n. 157 del 1999 - con carattere di specialità rispetto al regime previsto dall'art. 38 c.c. - per le obbligazioni assunte dagli amministratori dei partiti politici in relazione alle attività di questi ultimi, non possa trovare applicazione nei confronti di coloro che hanno la rappresentanza dei gruppi parlamentari.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7929 del 20/03/2023 (Rv. 667276 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0038, Cod_Civ_art_2740

 

Corte

Cassazione

7929

2023