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Necessità di comparazione con il paese del richiedente – Cass. n. 9080/2023

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione speciale - Presupposti - Inserimento sociale in Italia - Necessità di comparazione con il paese del richiedente - Esclusione - Valutazione atomistica - Esclusione.

 

In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/03/2023 (Rv. 667477 - 01)

 

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Cassazione

9080

2023