Esiti traumatici relativi a violenze subite nel paese di transito – Cass. n. 3768/2023
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Comparazione - Vulnerabilità - Esiti traumatici relativi a violenze subite nel paese di transito - Rilevanza - Sussistenza - Fattispecie.
Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione d'integrazione raggiunta in Italia e la condizione di vulnerabilità discendente dal possibile rimpatrio del richiedente asilo, dovendo necessariamente considerare - nello scrutinio delle vulnerabilità - anche le possibili conseguenze traumatiche derivanti dal passaggio nel paese di transito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale, che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della protezione umanitaria, senza considerare la deduzione del ricorrente relativa alla situazione traumatica determinata dalla permanenza in Libia, dalla quale erano derivate anche conseguenze fisiche, quali la perdita di un occhio).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3768 del 08/02/2023 (Rv. 666870 - 01)