Costituzione della Repubblica – straniero (condizione dello) Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16666 del 13/06/2023 (Rv. 668022 - 01)
Protezione internazionale – Protezione sussidiaria - Danno grave - Valutazione oggettiva - Attualità - Motivazioni della partenza dal paese di origine - Irrilevanza - Ragioni - Estensione del principio alla domanda reiterata - Sussistenza - Ragioni.
In tema di protezione internazionale, il rischio effettivo di subire un danno grave, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, deve essere considerato in chiave oggettiva, prescindendo dalle ragioni che hanno indotto il richiedente asilo ad emigrare, con riferimento all'attualità, restando irrilevante che detto pericolo sia sorto in un momento successivo alla sua partenza: tale principio trova applicazione anche in presenza di domande reiterate, posto che il fatto nuovo rilevante può consistere anche in una sopravvenuta situazione di conflitto nel paese d'origine (da accertarsi, in ossequio al dovere di cooperazione istruttoria, anche in presenza di un racconto ritenuto non credibile) che, a prescindere dal riscontro sul rischio individuale, esponga comunque il ricorrente ad un pericolo in caso di rimpatrio.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16666 del 13/06/2023 (Rv. 668022 - 01)