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Costituzione della Repubblica – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 20028 del 13/07/2023 (Rv. 668376 - 01)

Straniero (condizione dello) - Domanda di protezione internazionale - Registrazione nei termini ex art. 6 Direttiva 2013/32/UE - Proroga del termine ex art. 26, comma 2-bis, d.lgs. n. 142 del 2015 - Condizioni di applicabilità - Presenza di numero elevato di domande per arrivi consistenti e ravvicinati - Necessità.

 

In conformità della previsione di cui all'art. 6 della direttiva 2013/32/UE, la domanda di protezione internazionale deve essere registrata nei termini ivi previsti e la proroga di dieci giorni del termine, prevista nell'ultimo periodo dell'art. 26,comma 2 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, introdotta dal legislatore nazionale con il d.lgs. n. 142 del 2015, in sede di recepimento della direttiva sopra citata, deve essere applicata solo in presenza del comprovato, relativo presupposto costituito dall'elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e continuati.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 20028 del 13/07/2023 (Rv. 668376 - 01)