Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Patologia sopravvenuta - Dovere del giudice di valutare i rischi per la salute in caso di rimpatrio - Fattispecie.
In tema di protezione umanitaria, ove il ricorrente alleghi di essere affetto da patologie, psichiche o fisiche, sopravvenute nel corso del giudizio, il giudice è tenuto a valutare se le stesse siano assistite da adeguata dimostrazione e, in caso di esito positivo, se esse mettano a rischio il suo diritto alla salute in caso di rimpatrio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione complementare, aveva omesso di valutare i documenti, prodotti dal ricorrente nel corso del giudizio d'appello, dai quali emergeva che lo stesso soffriva di disturbi schizofrenici).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27831 del 02/10/2023 (Rv. 669146 - 01)