Protezione internazionale - Domanda - Diritto autodeterminato - Conseguenze - Fattispecie in tema di tratta.
La domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto fondamentale e assoluto alla protezione internazionale è di natura autodeterminata ed è individuata con la sola indicazione del relativo contenuto; ne consegue che l’eventuale deduzione del titolo che ne costituisce la fonte non assolve la funzione di specificazione della domanda, ma rileva ai soli fini della prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che, a fronte dell'emersione di indici sintomatici della tratta ai fini di prostituzione, ha erroneamente dichiarato l'inammissibilità della domanda per novità della causa petendi, invece che esercitare il potere-dovere di cooperazione istruttoria attraverso l'audizione della richiedente asilo).
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Sentenza n. 30365 del 31/10/2023 (Rv. 669293 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345