Dovere di informazione sulle pratiche di protezione internazionale - Modalità e prova.
Non è sufficiente, al fine di ritenere assolto ¡'obbligo di informativa di cui all'art 10-ter del d.lgs. n. 286 del 1998, che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, a seguito della contestazione dell'interessato, nulla emerge in ordine alla informativa dal foglio notizie o da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dalla amministrazione, in particolare dovendosi apprezzare, al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite, i tempi e le modalità con cui l'informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata e alla presenza di un interprete o mediatore culturale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 32070 del 20/11/2023 (Rv. 669600 - 02)