Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 35172 del 15/12/2023 (Rv. 669645 - 01)
Trattenimento dello straniero in vista del respingimento - Durata - Presentazione della domanda di protezione internazionale - Sospensione - Comunicazione dell'adozione del provvedimento ex art. 35-bis, comma 4, d.lgs. n. 25 del 2008 - Cessazione - Fattispecie.
Quando venga proposta domanda di protezione internazionale da parte di cittadino straniero già trattenuto in un centro per i rimpatri, il termine di durata del trattenimento resta sospeso fino alla comunicazione al Ministero dell'Interno dell'adozione del provvedimento ex art. 35-bis, comma 4, d. lgs. n. 25 del 2008 (decisione del Tribunale su istanza di sospensiva degli effetti esecutivi del rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale). Ne consegue che, cessato l'effetto sospensivo previsto dal citato art. 35, c.4, l'obbligo dell'amministrazione procedente di riattivare l'originario procedimento per la proroga del trattenimento decorre dalla comunicazione del Tribunale al Ministero dell'Interno e non dalla data della successiva comunicazione dell'autorità centrale (Ministero Interno) a quella territoriale (Questura). (Nella specie, il termine di 30 giorni era già scaduto al momento della presentazione dell'stanza da proroga, ove correttamente calcolato dal momento della comunicazione del provvedimento del Tribunale sulla sospensiva ex art. 35, c.4. d.lgs n. 25 del 2008 all'Amministrazione procedente).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 35172 del 15/12/2023 (Rv. 669645 - 01)