Dovere di informazione - Indefettibilità - Mancanza - Conseguenze.
Ai sensi dell'art. dell'art. 10-ter, comma 1, del d. lgs. 286 del 1998, alle persone straniere condotte nei punti di crisi dopo essere state rintracciate in occasione dell'attraversamento irregolare delle frontiere interne o essere giunte sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, le autorità competenti hanno il dovere di fornire, sempre e incondizionatamente, presso i punti di crisi ed al momento dell'accoglienza, informazioni sulla procedura di protezione internazionale, a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento, trattandosi di attività funzionali a garantire un accesso effettivo alle procedure di asilo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4223 del 15/02/2024 (Rv. 670269-01)