Straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 7022 del 15/03/2024 (Rv. 670638-01)
Richiedente vittima di mutilazioni genitali femminili - Rischio di trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio - Necessaria valutazione in concreto - Fattispecie.
In tema di protezione internazionale, ove risulti che la ricorrente abbia subito mutilazioni genitali femminili, il pericolo di subire, in caso di rimpatrio, ulteriori trattamenti discriminatori di genere o trattamenti inumani e degradanti, pure di tipologia diversa da quelli già patiti, deve essere valutato anche con riguardo all'eventualità che ella possa subire tali trattamenti a causa del pregresso vissuto e delle peculiarità della sua storia personale e il rischio prognostico, così individuato, va accertato tramite le fonti di conoscenza sul contesto sociale e culturale di provenienza, in relazione anche alla possibilità di ottenere adeguata protezione da parte della autorità locali; a tal fine il giudice è chiamato a verificare, se del caso rinnovando l'audizione della ricorrente, e in ogni caso assumendo informazioni pertinenti e aggiornate sul paese di origine ai sensi dell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, la plausibilità della narrazione e la sussistenza del rischio effettivo nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine, segnatamente quelle riguardanti la posizione delle donne davanti alla legge, i loro diritti politici, sociali ed economici, i costumi culturali e sociali del paese e le conseguenze nel caso non vi aderiscano, la frequenza di pratiche tradizionali dannose, l'incidenza e le forme di violenza segnalate contro le donne, la protezione disponibile per loro, la pena imposta agli autori della violenza e i rischi che una donna potrebbe dover affrontare al suo ritorno nel paese d'origine. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale, che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale di una cittadina nigeriana, escludendo la configurabilità, in caso di rimpatrio, di un rischio prognostico, limitatamente alla condizione di religiosa della ricorrente, senza, tuttavia, considerare che il rischio prognostico era stato prospettato dalla richiedente in relazione a discriminazione di genere non legata a motivi di religione, ma dipendente, da un lato, dalla sua storia personale, connotata dall'iniziale scelta di non sposarsi, sebbene sottoposta in tenera età alla pratica della MGF, e dalla successiva impossibilità di realizzare in Nigeria il suo progetto religioso, e, dall'altro, dalla sua attuale condizione di donna, non sposata e neppure monaca o suora, in quanto rifiutata dall'ambiente religioso del suo Paese).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 7022 del 15/03/2024 (Rv. 670638-01)