Protezione sussidiaria - Danno grave previsto dall'art. 14, lett. c) del d.lgs. 251 del 2007 - Conflitto armato - Necessità di personalizzazione del rischio - Esclusione.
In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, l'art 14 lett. c) del d.lgs. n. 251 del 2007 non richiede la personalizzazione del rischio e, cioè, che si alleghi una situazione individuale per la quale il conflitto armato riguardi il richiedente, giacché la norma si riferisce all'ipotesi in cui, nella zona di provenienza, vi sia un conflitto armato che genera violenza indiscriminata, di un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, ove rientrasse nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire una minaccia grave alla vita o alla persona.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 7273 del 19/03/2024 (Rv. 670642-01)